Art. 13.
                        Rimborsi e indennita'
    Ai  componenti  del CRAM, del Comitato ed agli eventuali invitati
per  la  partecipazione  alle sedute del CRAM o del Comitato, nonche'
alle  riunioni delle commissioni di cui al precedente Art. 11, ultimo
comma,  compete  il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento
di missione, previsti dalle leggi regionali per i dipendenti di grado
piu'  elevato,  determinati  con  le  medesime modalita' e condizioni
vigenti per gli stessi.
    Ai   componenti   il  CRAM  residenti  all'estero  e'  consentito
nell'ambito  del  territorio  nazionale  l'uso  del  mezzo  proprio o
noleggiato  qualora  ricorrano le condizioni previste dalla normativa
relativa al personale regionale.
    Il  rimborso  delle spese di viaggio e il trattamento di missione
competono,  altresi',  per la partecipazione in Italia e all'estero a
convegni,   conferenze,   incontri   di   carattere   internazionale,
interregionale,   nazionale  e  regionale,  previa  deliberazione  di
autorizzazione  e impegno di spesa da parte della giunta regionale su
proposta del comitato.
    Ai  fini  dell'individuazione  della  sede  di  provenienza  agli
effetti dei rimborsi e dell'indennita' di cui al presente articolo si
fa  riferimento  alla  sede di lavoro per i residenti all'estero e al
luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.
    Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute
dai  componenti,  si  provvede  al  pagamento  delle  competenze loro
spettanti  tramite il responsabile della spesa della direzione affari
della  presidenza, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sul
cap. 11437 del bilancio regionale.