Art. 3. Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM) Al fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi nel mondo, la giunta regionale si avvale del consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo Art. 9. Il CRAM e' costituito con atto amministrativo del dirigente del servizio, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo esecutivo regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale. Gli enti, associazioni, organismi di cui al successivo Art. 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. Trascorso tale termine il CRAM puo' essere convocato sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.