Art. 3.
        Consiglio regionale degli abruzzesi nel Mondo (CRAM)
    Al  fine di coordinare una politica complessiva per gli abruzzesi
nel  mondo,  la  giunta  regionale  si avvale del consiglio regionale
degli  abruzzesi  nel Mondo (CRAM) al quale sono attribuiti i compiti
di cui al successivo Art. 9.
    Il  CRAM  e' costituito con atto amministrativo del dirigente del
servizio,   entro   novanta   giorni   dall'insediamento  dell'organo
esecutivo  regionale e dura in carica per la durata della legislatura
regionale.
    Gli  enti,  associazioni,  organismi di cui al successivo Art. 14
designano  i  componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni
dall'acquisizione della richiesta.
    Trascorso  tale  termine il CRAM puo' essere convocato sulla base
delle  designazioni  pervenute,  ove  si siano raggiunti almeno i 3/5
delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.