Art. 4.
                         Componenti del CRAM
    Il CRAM e' composto da:
      a) il componente la giunta preposto all'emigrazione;
      b) tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio regionale,
di  cui  uno  in  rappresentanza della minoranza, con voto limitato a
uno;
      c) trenta  emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero,
designati  dalle  associazioni  di  ciascun  Paese, iscritte all'albo
regionale  delle  Associazioni di cui al successivo Art. 14, d'intesa
fra loro;
      d) sette   rappresentanti   delle   associazioni   a  carattere
nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano
in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
      e) quattro  rappresentanti  dei Patronati a carattere nazionale
aventi sede nella Regione;
      f) un   rappresentante  dei  comuni  abruzzesi  indicato  dalla
sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
      g) un   rappresentante   delle   province   abruzzesi  indicato
dall'Unione province abruzzesi (U.P.A.);
      h) un rappresentante delle comunita' montane abruzzesi indicato
dalla  delegazione  regionale  dell'Unione  comuni  ed  enti  montani
(UNCEM);
      i) un  rappresentante  delle associazioni di emigrati in Italia
fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle
stesse;
      l) quattro rappresentanti dei sindacati abruzzesi.
    I rappresentanti di cui al punto c) sono cosi' distribuiti:
      tre  per  ciascuno  dei  seguenti Paesi di emigrazione: Canada,
USA,  Venezuela,  Argentina,  Brasile,  Australia, Svizzera, nominati
dalle  Federazioni  e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal
complesso delle Associazioni;
      due per l'Africa;
      uno  per  ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Germania,
Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni
e  Confederazioni  ove  costituite;  in mancanza, dal complesso delle
Associazioni.
    Le  federazioni  e  confederazioni  devono  far  partecipare alla
designazione  anche  le  Associazioni  non facenti parte delle stesse
purche'   iscritte   all'albo  regionale.  Tale  partecipazione  deve
risultare agli atti.
    Gli  organismi associativi operanti negli Stati che hanno diritto
a  tre rappresentanti, devono designarne almeno uno di eta' inferiore
a 40 anni.
    Non sono ammesse surroghe.
    Le  funzioni  di segretario del CRAM sono svolte da un dipendente
dell'Ufficio   emigrazione,   o   del   Servizio  di  cui  e'  parte,
appartenente almeno alla qualifica «D».