Art. 5.
                           Sedute del CRAM
    Il  CRAM  si  riunisce  di norma, in seduta ordinaria, almeno una
volta all'anno.
    Il  CRAM e' validamente riunito quando e' presente la maggioranza
dei componenti aventi diritto al voto.
    In   seconda  convocazione,  se  preannunciata  con  l'avviso  di
convocazione,  e'  necessaria  la  presenza  di  almeno  un terzo dei
componenti.
    Il  CRAM  si  riunisce  in seduta straordinaria ogni volta che il
presidente oppure il Comitato esecutivo lo ritengano necessario, o la
convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
    Entro  quindici giorni dalla data della ricezione della richiesta
il presidente convoca il CRAM.
    Le sedute del CRAM sono pubbliche.