Art. 8.
                          D e c a d e n z a
    I componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine
del  mandato  o  con  la  revoca dello stesso o con il venir meno del
titolo  che  ne  ha  permesso  la  nomina;  le funzioni di componente
cessano, inoltre, per dimissioni o decesso.
    I   componenti  del  CRAM  che  non  intervengono  a  due  sedute
consecutive   senza  giustificato  motivo  sono  dichiarati  decaduti
automaticamente.
    Nei   casi   previsti   dai  commi  precedenti  si  procede  alla
sostituzione con le stesse modalita' di nomina.