Art. 9.
                          Compiti del CRAM
    Il  consiglio  regionale  degli abruzzesi nel mondo ha i seguenti
compiti:
      a) formula  proposte  per  la  redazione  del programma annuale
delle attivita', degli interventi previsti dalla presente legge e per
la ripartizione annuale della spesa;
      b) studia,  anche  proponendo  apposite  ricerche,  il fenomeno
migratorio   della   Regione,   la  dinamica  sulla  sua  incisivita'
sull'economia,  sullo  sviluppo  della  Regione e sulle condizioni di
vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
      e) fornisce  notizie  e  propone  iniziative  per  informare le
collettivita' abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della
vita  regionale,  promovendo  opportuni collegamenti con il Ministero
degli  affari  esteri,  per  quanto  attiene  alle  attivita'  di sua
competenza,  nonche'  con  gli  uffici,  le organizzazioni e gli enti
operanti nel settore;
      d) concorre   alla   diffusione,   attraverso   i   veicoli  di
comunicazione,   di   notizie  sulla  vita,  sull'attivita'  e  sulla
legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
      e) segnala al consiglio regionale l'opportunita' di proporre al
Parlamento,  ai sensi dell'Art. 121 della Costituzione, provvedimenti
e  iniziative  di  competenza  statale, tendenti a tutelare i diritti
degli emigrati e delle loro famiglie;
      f) propone  la convocazione di conferenze sui problemi generali
dell'emigrazione,  anche  in  collegamento  con  le  altre regioni e,
tramite  le  associazioni  e le organizzazioni degli emigrati, con le
comunita' localizzate di emigrati residenti all'estero;
      g) propone  iniziative  e  provvedimenti tendenti ad assicurare
l'effettivo  esercizio  dei  diritti  civili  e politici da parte dei
cittadini emigrati;
      h) propone  attivita' promozionali all'estero in collaborazione
con le Associazioni di emigrati;
      i) si  pronuncia  sull'aggiornamento  dell'albo regionale delle
associazioni  e  delle  federazioni  di emigrati abruzzesi all'estero
sulla base dei requisiti previsti dall'Art. 14 della presente legge;
      l)   propone  interventi  di  carattere  culturale,  formativo,
economico  ed  assistenziale  in  favore  degli emigrati e delle loro
famiglie,   con   particolare  riferimento  all'utilizzo  di  risorse
comunitarie.
    Il  CRAM  viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse
impegnate   nell'anno   precedente   nel   quadro  delle  indicazioni
programmatiche approvate.