Art. 7. Formazione della graduatoria e criteri per l'attribuzione del punteggio 1. Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contibuto, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del prsente articolo. Il comune rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno. 2. In relazione alla gravita' della disabilita', accertata dalla autorita' competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalita' di seguito indicata: 1) persone non deambulanti con disabilita' totale, 70 punti/l00 (70/100); 2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione: a) disabilita' grave: 40 punti; b) disabilita' completa: 60 punti; 3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilita' e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica istituita dal comune, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalita' di seguito indicata: a) intervento coerente con la disabilita' accertata: 15 punti; b) intervento molto coerente con la disabilita' accertata: 30 punti. 4. A parita' di punteggio, e' data priorita' alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale piu' svantaggiata, cosi come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a carico ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.