Art. 7.
               Formazione della graduatoria e criteri
                  per l'attribuzione del punteggio
    1.  Il  comune  forma  una  graduatoria  dei  soggetti  che hanno
presentato  validamente  la  domanda  per il contibuto, attribuendo a
ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del
prsente  articolo.  Il  comune rende pubblica la graduatoria entro il
31 marzo di ciascun anno.
    2.  In relazione alla gravita' della disabilita', accertata dalla
autorita' competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti
su 100 (70/100), nella modalita' di seguito indicata:
      1) persone non deambulanti con disabilita' totale, 70 punti/l00
(70/100);
      2)  persone  con  menomazioni  o limitazioni permanenti di tipo
fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con
la seguente specificazione:
        a) disabilita' grave: 40 punti;
        b) disabilita' completa: 60 punti;
    3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia
della   disabilita'   e   con  le  esigenze  di  vita  domestica  del
richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica istituita
dal  comune,  si  attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su
100 (30/100), nella modalita' di seguito indicata:
      a) intervento coerente con la disabilita' accertata: 15 punti;
      b) intervento  molto  coerente  con  la  disabilita' accertata:
30 punti.
    4.  A  parita'  di  punteggio, e' data priorita' alla domanda del
disabile che ha la situazione reddituale piu' svantaggiata, cosi come
essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini
delle  imposte  sui  redditi delle persone fisiche direttamente dalla
persona  disabile  che richiede il contributo ovvero da chi l'abbia a
carico  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'Art. 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del  testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.