Art. 10. Conferenza di copianificazione 1. La provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'Art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti: a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto; b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale o regionale; c) l'esistenza e la coltivabilita' delle risorse; d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti; e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale; f) le opere di recupero ambientale, le misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio, gli eventuali interventi di compensazione ambientale; g) la localizzazione dei previsti impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione dei materiali di cava, la viabilita' interessata dal transito di mezzi pesanti; h) la presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio di attivita' di cava dalle attivita' di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti; i) l'elenco dei comuni di cui all'Art. 9, comma 3. 2. In particolare il rapporto istruttorio contiene il quadro aggiornato: a) delle autorizzazioni di cava assentite dal comune o dai comuni di cui al comma 1, lettera i) della qualita' e quantita' di materiali di cava estratte annualmente e previste; b) delle autorizzazioni di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali o prodotti di cava presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) e delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi; c) delle aree di cava dismesse presenti sul territorio del comune o comuni di cui al comma 1, lettera i) con particolare riferimento a quelle che necessitano di interventi o di recupero ambientale; d) dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilita' o delle prevedibili richieste di accertamento di cave attive o dismesse o delle istanze di accertamento di nuovi giacimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8. 3. Al rapporto istruttorio di cui al comma 1 e' allegata la lista di controllo dei criteri e delle previsioni del PRAE da redigere sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera c). 4. Alla prima seduta della conferenza, al fine di acquisire le osservazioni e proposte sono invitati i comuni di cui al comma 1, lettera i). La seduta si conclude con la sottoscrizione del verbale da parte degli intervenuti. 5. La provincia, nell'ambito della conferenza, effettua le verifiche di cui all'Art. 5-bis, comma 12, della legge regionale n. 2/2000 ed esprime i pareri ivi previsti. 6. Ai fini della verifica di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, la provincia, invia alla Regione il rapporto istruttorio e il rapporto ambientale presentato dal richiedente. 7. Degli esiti della conferenza di copianificazione e' redatto, a cura della provincia, il verbale conclusivo, sottoscritto dal rappresentante della provincia, della Regione e del comune competente per territorio. 8. La provincia, sulla base degli esiti della conferenza adotta conforme determinazione.