Art. 10.
                   Conferenza di copianificazione
    1. La  provincia,  ai fini della convocazione della conferenza di
copianificazione   di   cui  all'Art.  5-bis,  comma 7,  della  legge
regionale n. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige
un rapporto istruttorio da cui risulti:
      a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto;
      b) la   localizzazione  del  giacimento,  le  previsioni  degli
strumenti  urbanistici  comunali  e  di  strumenti  di pianificazione
generale, provinciale o regionale;
      c) l'esistenza e la coltivabilita' delle risorse;
      d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti;
      e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale;
      f) le  opere  di  recupero ambientale, le misure di mitigazione
degli   impatti   sull'ambiente   e  sul  territorio,  gli  eventuali
interventi di compensazione ambientale;
      g) la  localizzazione  dei  previsti  impianti di lavorazione o
delle   industrie   di  trasformazione  dei  materiali  di  cava,  la
viabilita' interessata dal transito di mezzi pesanti;
      h) la  presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero
essere   danneggiati   dall'esercizio  di  attivita'  di  cava  dalle
attivita'   di   lavorazione,  trasformazione  e  movimentazione  dei
materiali estratti;
      i) l'elenco dei comuni di cui all'Art. 9, comma 3.
    2. In  particolare  il  rapporto  istruttorio  contiene il quadro
aggiornato:
      a) delle  autorizzazioni  di  cava  assentite  dal comune o dai
comuni  di  cui  al comma 1, lettera i) della qualita' e quantita' di
materiali di cava estratte annualmente e previste;
      b) delle   autorizzazioni   di   impianti   di   lavorazione  o
trasformazione   dei  materiali  o  prodotti  di  cava  presenti  sul
territorio  del  comune  o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) e
delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi;
      c) delle  aree  di  cava  dismesse  presenti sul territorio del
comune  o  comuni  di  cui  al  comma 1,  lettera i)  con particolare
riferimento  a  quelle  che  necessitano  di interventi o di recupero
ambientale;
      d) dei   giacimenti   di   cui   sia   stata   riconosciuta  la
disponibilita'  o delle prevedibili richieste di accertamento di cave
attive o dismesse o delle istanze di accertamento di nuovi giacimenti
di cui agli articoli 6, 7 e 8.
    3. Al rapporto istruttorio di cui al comma 1 e' allegata la lista
di  controllo  dei  criteri  e  delle previsioni del PRAE da redigere
sulla  base  dello  schema  adottato  dalla giunta regionale ai sensi
dell'Art. 23, comma 1, lettera c).
    4. Alla  prima  seduta  della conferenza, al fine di acquisire le
osservazioni  e  proposte  sono  invitati i comuni di cui al comma 1,
lettera i).  La  seduta si conclude con la sottoscrizione del verbale
da parte degli intervenuti.
    5. La   provincia,  nell'ambito  della  conferenza,  effettua  le
verifiche  di  cui all'Art. 5-bis, comma 12, della legge regionale n.
2/2000 ed esprime i pareri ivi previsti.
    6. Ai  fini  della  verifica  di compatibilita' ambientale di cui
all'Art.   5-bis,  comma 7,  della  legge  regionale  n.  2/2000,  la
provincia,  invia  alla Regione il rapporto istruttorio e il rapporto
ambientale presentato dal richiedente.
    7. Degli esiti della conferenza di copianificazione e' redatto, a
cura   della  provincia,  il  verbale  conclusivo,  sottoscritto  dal
rappresentante della provincia, della Regione e del comune competente
per territorio.
    8. La  provincia,  sulla base degli esiti della conferenza adotta
conforme determinazione.