Art. 3. Accertamento dei giacimenti 1. L'accertamento di cui all'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000 e' effettuato nel rispetto dei criteri e modalita' del PRAE: a) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento; b) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale; c) per le aree del territorio regionale non interessate da attivita' di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave.