Art. 3.
                     Accertamento dei giacimenti
    1. L'accertamento  di cui all'Art. 5-bis della legge regionale n.
2/2000 e' effettuato nel rispetto dei criteri e modalita' del PRAE:
      a) per  le  aree  di  cave  attive  e per le aree contigue onde
consentire   la   realizzazione   di   interventi  di  ampliamento  o
completamento;
      b) per  le  aree  di  cava dismesse e per le aree contigue onde
consentire   la   realizzazione   di   interventi   di  riattivazione
reinserimento o recupero ambientale;
      c) per  le  aree  del  territorio  regionale non interessate da
attivita' di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi
di apertura di nuove cave.