Art. 12.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  La  costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto
in  servizio  pubblico  di  persone, cose o misto, attuato a mezzo di
linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione.
    2.  Le  subautorizzazioni  sono  vietate; possono tuttavia essere
espressamente  assentite  dal  soggetto  autorizzatore per ragioni di
pubblico interesse.