Art. 13.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Sono  linee  funiviarie  quelle  costituite  da  impianti che
utilizzano  una  o  piu'  funi  impiegate  o come vie di corsa o come
organi di trazione o come organi portanti e traenti.
    2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi
di trasporto ad impianti fissi.
    3.  Sono  considerati  in  servizio pubblico tutti gli impianti a
fune   ed   assimilati;   fanno   eccezione   di   quelli  utilizzati
gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti,
dal  personale  di  servizio,  da ospiti occasionali e da chiunque si
serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza
pubblica o simili.
    4.  Sono altresi' considerati in servizio pubblico gli impianti a
fune  destinati  al  trasporto  di  clienti  di  alberghi  o di altre
strutture  ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti
dai titolari dei rispettivi esercizi.
    5.  Sono  definite infrastrutture accessorie degli Impianti tutte
quelle  opere  destinate  al conforto e alla sicurezza degli utenti e
del personale.