Art. 13. D e f i n i z i o n i 1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o piu' funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti. 2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi. 3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione di quelli utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza pubblica o simili. 4. Sono altresi' considerati in servizio pubblico gli impianti a fune destinati al trasporto di clienti di alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei rispettivi esercizi. 5. Sono definite infrastrutture accessorie degli Impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla sicurezza degli utenti e del personale.