Art. 14.
                 Competenza degli enti territoriali
    1. Il dirigente del servizio competente della direzione trasporti
e  mobilita',  a  seguito  di  esito  favorevole  dell'istruttoria  e
dell'approvazione  dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo,
rilascia   l'autorizzazione   alla   costruzione  e  l'esercizio  del
trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati.
    2. Qualora l'impianto interessi il territorio di piu' regioni, la
concessione  e'  accordata,  previa  intesa  con le regioni finitime,
secondo  le  norme  dell'Art.  8  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977.
    3   Spetta  ai  comuni  l'applicazione  delle  norme  in  materia
urbanistico - edilizia locale.