Art. 14. Competenza degli enti territoriali 1. Il dirigente del servizio competente della direzione trasporti e mobilita', a seguito di esito favorevole dell'istruttoria e dell'approvazione dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati. 2. Qualora l'impianto interessi il territorio di piu' regioni, la concessione e' accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. 3 Spetta ai comuni l'applicazione delle norme in materia urbanistico - edilizia locale.