Art. 15.
                      Concorrenza e prelazione
    1.  Il competente servizio della direzione trasporti e mobilita',
ricevuta  la  domanda di concessione, ne da' notizia al pubblico ed a
quanti  ne  abbiano interesse; mediante lettera raccomandata a.r., ai
concessionari  titolari  di  linee  interferenti o concorrenti con la
nuova iniziativa che viene proposta.
    2.  Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre
almeno   una  delle  seguenti  condizioni,  riportate  in  ordine  di
priorita' decrescente:
      a) si  dipartono  in  vicinanza  di terminali di altre linee di
trasporto,   attuate   mediante   impianti  fissi,  gia'  concesse  e
realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;
      b) sono  collegate  alle  linee  esistenti  di  cui al punto a)
mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;
      c) sono  collegabili  alle  linee  esistenti di cui al punto a)
mediante  piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in
tal  caso  concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta
di  prelazione  di  cui  al  comma 5  del  presente articolo anche la
documentazione progettuale.
    3.   I   concessionari  di  linee  di  trasporto  interferenti  o
concorrenti  con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per
la concessione di queste.
    4.  Chiunque  intenda  esercitare  il  diritto di prelazione deve
inviarne  richiesta  alla  direzione regionale trasporti e mobilita',
entro  e  non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della
domanda  all'albo  pretorio  del comune territorialmente interessato,
completa della documentazione prevista dal successivo Art. 17.
    5.  La  direzione trasporti e mobilita' valuta il ricorrere delle
condizioni   di   cui  al  comma 2,  sulla  base  di  queste  esamina
comparativamente  le  proposte  e  si  pronuncia  sulla  richiesta di
prelazione  entro  trenta  giorni dallo scadere del termine di cui al
comma 4   e   ne  da'  comunicazione  agli  interessati  a  mezzo  di
raccomandata a.r.
    6.  Il  diritto di prelazione puo' essere esercitato a condizione
che   la  soluzione  prospettata  preveda  impianti  di  categoria  e
tipologia   non  inferiore  a  quella  proposta  dal  richiedente  la
concessione e non puo' essere reclamato nei confronti di chi possiede
la disponibilita' dei suoli interessati dall'intervento.
    7.  Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto
esecutivo  entro  novanta  giorni  dalla  data  di accoglimento della
istanza di prelazione e non da' inizio ai lavori entro sei mesi dalla
data di approvazione del progetto esecutivo.