Art. 18.
                      Procedimento istruttorio
    1.  Il  Servizio competente della Direzione trasporti e mobilita'
riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria.
    2.   L'istruttoria  sulla  domanda  di  concessione,  finalizzata
all'approvazione  dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da
parte  del  Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio
il  quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque
denominati,  rilasciati  dagli enti interessati fra cui il nulla-osta
di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti riferito
alla sicurezza.
    3.   Il   servizio  competente  puo'  richiedere  il  parere  non
vincolante del Tavolo tecnico consultivo di cui all'Art. 8.
    4.  Se  in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o
varianti  che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima
presentato, il Servizio competente ripete l'istruttoria.