Art. 18. Procedimento istruttorio 1. Il Servizio competente della Direzione trasporti e mobilita' riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria. 2. L'istruttoria sulla domanda di concessione, finalizzata all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il nulla-osta di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti riferito alla sicurezza. 3. Il servizio competente puo' richiedere il parere non vincolante del Tavolo tecnico consultivo di cui all'Art. 8. 4. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, il Servizio competente ripete l'istruttoria.