Art. 19. M o d i f i c a 1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli impianti realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive rispetto alle soluzioni originariamente approvate, definite dal decreto Ministero dei trasporti del 2 gennaio 1985, si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa nuova istruttoria ed approvazione del progetto. 2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal Servizio competente.