Art. 19.
                           M o d i f i c a
    1.  In  caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli
impianti  o,  per  gli  impianti  realizzati nella fase di esercizio,
varianti   costruttive   rispetto   alle   soluzioni  originariamente
approvate, definite dal decreto Ministero dei trasporti del 2 gennaio
1985,  si  procede  al  rilascio di nuova autorizzazione previa nuova
istruttoria ed approvazione del progetto.
    2.  Le  variazioni  non sostanziali sono autorizzate dal Servizio
competente.