Art. 20. Trasferimento della autorizzazione 1. Su richiesta degli interessati, il servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo. 2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi. 3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione. 4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, al fine di riprendere l'esercizio della linea, il precedente titolare deve presentare all'ente concedente domanda di reintestazione della concessione entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ente concedente pronuncia la decadenza della concessione. 5. Nel caso di morte del concessionario, se persona fisica, l'avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso. 6. Nel caso di cui al precedente comma, l'avente o gli aventi causa possono comunque continuare l'esercizio della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora presentino all'ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima. 7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di cui al comma 6 devono essere corredate da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi. 8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.