Art. 20.
                 Trasferimento della autorizzazione
    1. Su richiesta degli interessati, il servizio competente dispone
il    trasferimento    dell'autorizzazione    ad    altro    soggetto
subordinatamente  alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti
gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo.
    2.   A   tal   fine   gli  interessati  presentano  richiesta  di
trasferimento    della   autorizzazione,   corredandola   di   copia,
sottoscritta  dalle parti, del documento concernente il trasferimento
dell'azienda per atto fra vivi.
    3.  Fino  all'emanazione del provvedimento di cui al primo comma,
il  precedente  titolare  rimane  vincolato  per  tutti  gli obblighi
derivanti dal provvedimento di autorizzazione.
    4.  In  caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, al fine di
riprendere  l'esercizio  della  linea,  il  precedente  titolare deve
presentare   all'ente  concedente  domanda  di  reintestazione  della
concessione  entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso
inutilmente  tale  termine,  l'ente concedente pronuncia la decadenza
della concessione.
    5.  Nel  caso  di  morte  del  concessionario, se persona fisica,
l'avente  o  gli  aventi  causa,  congiuntamente, possono chiedere il
trasferimento  della  concessione inoltrando richiesta entro sei mesi
dalla data del decesso.
    6.  Nel  caso  di  cui al precedente comma, l'avente o gli aventi
causa  possono  comunque  continuare  l'esercizio  della linea per un
periodo  massimo  di  sei mesi qualora presentino all'ente concedente
una  dichiarazione  con  la quale assumono integralmente gli obblighi
derivanti dalla concessione medesima.
    7.  La  domanda  di  cui  al comma 5 e la dichiarazione di cui al
comma 6  devono  essere corredate da copia autentica del testamento o
da atto notorio di individuazione degli eredi.
    8.   Trascorso   il   termine   di   sei  mesi  dalla  morte  del
concessionario  senza  che  sia  pervenuta richiesta di trasferimento
della  concessione,  l'ente  concedente  pronuncia la decadenza della
stessa.