Art. 22.
          Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio
    1.  L'autorizzazione  al  pubblico esercizio puo' essere revocata
con  provvedimento  della  Direzione  trasporti e mobilita', servizio
trasporto  ferroviario regionale, impianti a fune e filo nei seguenti
casi:
      a) su  domanda  scritta,  adeguatamente  motivata, del titolare
dell'autorizzazione;
      b) per  sopravvenuta  accertata  pericolosita'  del terreno sul
quale e' ubicato l'impianto o le piste da esso servite;
      c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.
    2. In quest'ultimo caso al titolare dell'autorizzazione spetta un
indennizzo   per   l'anticipata   risoluzione   del  rapporto  e  per
l'avviamento  la  cui  corresponsione  e' posta a carico dell'ente in
favore  del  quale e' riconosciuto il pubblico interesse determinante
la revoca.
    3.  La  determinazione dell'indennizzo e' effettuata all'esito di
una perizia disposta a cura del servizio competente e terra' conto di
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.