Art. 24. Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio 1. In luogo della decadenza puo' essere disposta la sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio quando insorgano ragioni di pubblica incolumita' e si ritenga necessario fissare un termine per l'attuazione di provvedimenti di ripristino. 2. Il provvedimento di sospensione non da' diritto ad alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.