Art. 24.
       Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio
    1.  In  luogo della decadenza puo' essere disposta la sospensione
della  autorizzazione  al pubblico esercizio quando insorgano ragioni
di  pubblica  incolumita'  e si ritenga necessario fissare un termine
per l'attuazione di provvedimenti di ripristino.
    2.  Il  provvedimento  di  sospensione  non  da' diritto ad alcun
indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.