Art. 25. Risoluzione consensuale della autorizzazione 1. Il servizio competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa richiesta del concessionario che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto e' firmato d'intesa fra le parti. 2. In tale caso al titolare dell'autorizzazione non spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.