Art. 25.
            Risoluzione consensuale della autorizzazione
    1.   Il   servizio  competente  pronuncia  la  risoluzione  della
autorizzazione  su  espressa richiesta del concessionario che intenda
rinunciare  alla  stessa. Il relativo atto e' firmato d'intesa fra le
parti.
    2.  In tale caso al titolare dell'autorizzazione non spetta alcun
indennizzo  e  nessun  obbligo  deriva  a chicchessia di rilevare gli
impianti dismessi.