Art. 26.
                Restituzione in pristino dei terreni
    1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo,
il  titolare  della stessa e' obbligato alla restituzione in pristino
del  terreno  su  cui  insistono le opere dell'impianto, nonche' alla
demolizione   di  costruzioni  fuori  terra  e  all'asportazione  del
materiale  di risulta, sempreche' opere e materiali non abbiano altra
utile  destinazione.  A  tal  fine  presenta al comune competente per
territorio,  entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il
progetto  esecutivo  di  rimessa  in  pristino  dell'area.  Il comune
approva  il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica
all'interessato   il   termine  entro  il  quale  il  ripristino,  la
demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che
in  caso  di  inadempienza  provvedera'  in  sostituzione a spese del
concessionario.
    2.   Decorso   inutilmente   il   termine   fissato,   il  comune
territorialmente   competente   dispone  l'esecuzione  d'ufficio  dei
lavori.