Art. 26. Restituzione in pristino dei terreni 1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa e' obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonche' alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreche' opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvedera' in sostituzione a spese del concessionario. 2. Decorso inutilmente il termine fissato, il comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.