Art. 10.
                       Procedure contrattuali

    1.  Nel  caso  in  cui  la  provincia  attui direttamente proprie
iniziative   ai   sensi  dell'Art.  2,  comma 2,  lettera b),  ovvero
dell'Art.  8,  comma 1,  il  regolamento  di esecuzione disciplina le
procedure  per  l'attivita'  contrattuale,  anche  in deroga a quanto
previsto  dalla  vigente  legislazione,  al  fine  di  consentire  il
rispetto  della  normativa  del  luogo di intervento e di riconoscere
congrui   margini   di  flessibilita'  operativa  in  relazione  alla
specialita'  del  contesto  ambientale  in  cui le iniziative vengono
realizzate.
    2.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma 1, il regolamento di
esecuzione disciplina le procedure per la realizzazione di iniziative
che  comportino  la  progettazione,  la fornitura e la costruzione di
impianti,  edifici,  attrezzature  e  servizi,  anche  in deroga alla
vigente legislazione.