Art. 10. Procedure contrattuali 1. Nel caso in cui la provincia attui direttamente proprie iniziative ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lettera b), ovvero dell'Art. 8, comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per l'attivita' contrattuale, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente legislazione, al fine di consentire il rispetto della normativa del luogo di intervento e di riconoscere congrui margini di flessibilita' operativa in relazione alla specialita' del contesto ambientale in cui le iniziative vengono realizzate. 2. Per le finalita' previste dal comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per la realizzazione di iniziative che comportino la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, edifici, attrezzature e servizi, anche in deroga alla vigente legislazione.