Art. 11. Funzionario delegato 1. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi previsti dall'Art. 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale n. 7 del 1979. Per i pagamenti da effettuare nei Paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'Art. 62 della legge provinciale n. 7 del 1979 e dal regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 65 della legge provinciale n. 7 del 1979, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalita' in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi di quest'articolo. La rendicontazione delle spese puo' essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalita' con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Per la rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a 2.600 euro, l'esborso puo' essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilita' del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 5, la giunta provinciale e' autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di tre anni anche in eccedenza ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nel numero massimo di tre unita' di personale, nonche' a stipulare contratti di lavoro a progetto. La contrattazione collettiva puo' elevare i limiti temporali e numerici previsti da questo comma. 3. L'assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 2 e' effettuata, anche in deroga alle ordinarie procedure selettive, sulla base delle capacita' professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonche' dell'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni, anche di disagio, che caratterizzano l'attivita' svolta nei paesi in via di sviluppo. Ulteriori criteri e modalita' possono essere stabiliti con il regolamento di esecuzione.