Art. 11.
                        Funzionario delegato

    1.  Per  il  pagamento  delle  spese derivanti dall'effettuazione
degli  interventi  previsti  dall'Art.  5  possono essere autorizzate
aperture  di  credito  a favore di funzionari delegati secondo quanto
disposto  dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale n. 7 del
1979.  Per i pagamenti da effettuare nei Paesi in via di sviluppo, in
deroga  a  quanto  disposto dall'Art. 62 della legge provinciale n. 7
del  1979 e dal regolamento di esecuzione previsto dall'Art. 65 della
legge  provinciale  n.  7  del  1979,  le aperture di credito possono
essere  rese  disponibili  anche  su  conti  correnti  accesi  presso
istituti  di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti
possono  essere  disposti  secondo  le  modalita'  in  uso  nei paesi
interessati.  I  funzionari delegati possono essere individuati anche
tra  il  personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi di
quest'articolo. La rendicontazione delle spese puo' essere effettuata
anche  in  valuta  in relazione alle modalita' con le quali sono rese
disponibili  le  aperture di credito. Per la rendicontazione, qualora
risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese
di  importo  non  superiore  a  2.600  euro,  l'esborso  puo'  essere
giustificato   con  apposita  dichiarazione  di  responsabilita'  del
funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e
il percettore delle somme.
    2.  Per  la  realizzazione degli interventi di cui all'Art. 5, la
giunta   provinciale  e'  autorizzata  ad  effettuare  assunzioni  di
personale  con  contratto di lavoro a tempo determinato per la durata
massima  di  tre  anni  anche  in  eccedenza  ai limiti fissati dalla
contrattazione  collettiva  nel  numero  massimo  di  tre  unita'  di
personale,  nonche'  a  stipulare  contratti di lavoro a progetto. La
contrattazione  collettiva puo' elevare i limiti temporali e numerici
previsti da questo comma.
    3.  L'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  di cui al
comma 2  e'  effettuata,  anche  in  deroga  alle ordinarie procedure
selettive, sulla base delle capacita' professionali in relazione alle
specifiche   esigenze   poste   dall'intervento  da  attuare  nonche'
dell'esperienza,   delle   motivazioni  e  dell'attitudine  personale
all'espletamento   dei   compiti   stabiliti   con  riferimento  alle
particolari   condizioni,   anche   di  disagio,  che  caratterizzano
l'attivita'  svolta nei paesi in via di sviluppo. Ulteriori criteri e
modalita' possono essere stabiliti con il regolamento di esecuzione.