Art. 12. Atti di indirizzo 1. La giunta provinciale, nel rispetto di quanto disposto da questa legge, specifica con deliberazione le priorita' per l'individuazione delle iniziative da attuare e da promuovere direttamente. Specifica, inoltre, con deliberazione i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, i criteri per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei soggetti di cui all'Art. 3, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi. 2. Prima della definitiva approvazione degli atti di indirizzo, la giunta provinciale procede ad una consultazione dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1. 3. La giunta provinciale specifica, con deliberazione, la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, previsti da questa legge, delle quote del bilancio provinciale destinate alle attivita' di solidarieta' internazionale secondo quanto previsto dall'Art. 18.