Art. 12.
                          Atti di indirizzo

    1.  La  giunta  provinciale,  nel  rispetto di quanto disposto da
questa   legge,   specifica   con   deliberazione  le  priorita'  per
l'individuazione   delle   iniziative  da  attuare  e  da  promuovere
direttamente.  Specifica,  inoltre,  con  deliberazione i criteri per
l'individuazione  dei  soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, i criteri
per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei
soggetti  di  cui  all'Art.  3,  nonche'  i criteri e le modalita' di
erogazione dei contributi.
    2.  Prima  della definitiva approvazione degli atti di indirizzo,
la  giunta  provinciale  procede ad una consultazione dei soggetti di
cui all'Art. 3, comma 1.
    3.   La  giunta  provinciale  specifica,  con  deliberazione,  la
ripartizione  tra  i  diversi  tipi di intervento, previsti da questa
legge,  delle quote del bilancio provinciale destinate alle attivita'
di solidarieta' internazionale secondo quanto previsto dall'Art. 18.