Art. 13. Comitato per le azioni di solidarieta' internazionale e coordinamento degli interventi 1. Al fine di favorire la realizzazione del sistema trentino della solidarieta' internazionale e garantire, attraverso il metodo della concertazione, la messa a rete delle esperienze e degli impegni dei soggetti di cui all'Art. 3, presso la giunta provinciale e' istituito il comitato per le azioni di solidarieta' internazionale. 2. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed e' composto: a) dall'assessore di riferimento, con funzioni di presidente; b) dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente nella materia di cui alla presente legge o da un suo delegato; c) da un rappresentante del consorzio dei comuni trentini; d) da un rappresentante dell'Universita' degli studi di Trento e degli istituti del sistema trentino della ricerca designato d'intesa tra essi; e) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento; f) da un rappresentante espressione delle organizzazioni sindacali; g) da cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b). 3. Ad iniziativa di uno qualunque dei soggetti di cui all'Art. 3, puo' essere richiesta, al servizio provinciale competente, la convocazione di una sessione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica. 4. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina: a) le modalita' e il funzionamento del comitato previsto dal comma 1, che si riunisce almeno due volte all'anno, e i criteri per l'individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da designare, nonche' le modalita' di realizzazione della sessione di coordinamento prevista dal comma 3 e i criteri per l'individuazione dei soggetti partecipanti; b) le modalita' per favorire e promuovere il coordinamento delle azioni da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del comitato e alle sessioni di coordinamento, in relazione alle rispettive competenze, dei componenti della giunta provinciale, dei dirigenti generali dei dipartimenti o dei loro delegati, nonche' di altri soggetti esterni all'amministrazione. 5. Al fine di assicurare la funzione di coordinamento informativo attraverso un proficuo scambio di conoscenze nonche' di ottimizzare le risorse umane e finanziarie impiegate, presso il servizio provinciale competente e' istituita la banca dati delle azioni di cooperazione solidale internazionale, nella quale sono inserite le informazioni e le esperienze dei soggetti in esse coinvolti.