Art. 13.
Comitato per le azioni di solidarieta' internazionale e coordinamento
                          degli interventi

    1.  Al  fine  di  favorire  la realizzazione del sistema trentino
della  solidarieta'  internazionale e garantire, attraverso il metodo
della concertazione, la messa a rete delle esperienze e degli impegni
dei  soggetti  di  cui  all'Art.  3,  presso la giunta provinciale e'
istituito il comitato per le azioni di solidarieta' internazionale.
    2. Il comitato e' nominato dalla giunta provinciale per la durata
della legislatura ed e' composto:
      a) dall'assessore di riferimento, con funzioni di presidente;
      b) dal   dirigente   generale   del   dipartimento  provinciale
competente  nella  materia  di  cui  alla  presente legge o da un suo
delegato;
      c) da un rappresentante del consorzio dei comuni trentini;
      d) da  un rappresentante dell'Universita' degli studi di Trento
e  degli  istituti  del  sistema  trentino  della  ricerca  designato
d'intesa tra essi;
      e) da  un  rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento;
      f) da   un   rappresentante  espressione  delle  organizzazioni
sindacali;
      g) da  cinque  rappresentanti  dei  soggetti di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera b).
    3. Ad iniziativa di uno qualunque dei soggetti di cui all'Art. 3,
puo'   essere  richiesta,  al  servizio  provinciale  competente,  la
convocazione  di  una  sessione di coordinamento tra tutti i soggetti
interessati  agli  interventi  in  una  determinata area geografica o
tematica.
    4. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:
      a) le  modalita'  e  il funzionamento del comitato previsto dal
comma 1,  che  si riunisce almeno due volte all'anno, e i criteri per
l'individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da
designare,  nonche'  le  modalita' di realizzazione della sessione di
coordinamento  prevista  dal comma 3 e i criteri per l'individuazione
dei soggetti partecipanti;
      b) le  modalita'  per  favorire  e  promuovere il coordinamento
delle  azioni  da  realizzare,  anche mediante la partecipazione alle
riunioni  del comitato e alle sessioni di coordinamento, in relazione
alle  rispettive competenze, dei componenti della giunta provinciale,
dei  dirigenti generali dei dipartimenti o dei loro delegati, nonche'
di altri soggetti esterni all'amministrazione.
    5. Al fine di assicurare la funzione di coordinamento informativo
attraverso  un  proficuo scambio di conoscenze nonche' di ottimizzare
le   risorse  umane  e  finanziarie  impiegate,  presso  il  servizio
provinciale  competente  e'  istituita  la banca dati delle azioni di
cooperazione  solidale  internazionale,  nella quale sono inserite le
informazioni e le esperienze dei soggetti in esse coinvolti.