Art. 5.
Tipologia   delle   azioni   e   degli   interventi  di  solidarieta'
                           internazionale

    1.  Nel  rispetto  delle  finalita' di questa legge e dei criteri
previsti  dall'Art. 4, la provincia attua, promuove e sostiene, anche
finanziariamente, la seguente tipologia di interventi:
      a) progetti di cooperazione solidale;
      b) programmi di cooperazione decentrata;
      c) interventi di emergenza;
      d) attivita' di educazione, di formazione e di studio;
      e) ogni  altra  azione  solidale  finalizzata  al perseguimento
delle finalita' di questa legge.