Art. 5. Tipologia delle azioni e degli interventi di solidarieta' internazionale 1. Nel rispetto delle finalita' di questa legge e dei criteri previsti dall'Art. 4, la provincia attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, la seguente tipologia di interventi: a) progetti di cooperazione solidale; b) programmi di cooperazione decentrata; c) interventi di emergenza; d) attivita' di educazione, di formazione e di studio; e) ogni altra azione solidale finalizzata al perseguimento delle finalita' di questa legge.