Art. 6. Progetti di cooperazione solidale 1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedono un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche: a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie; b) assicurare, anche attraverso attivita' di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realta' culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui vanno ad operare; c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilita', ed ecosostenibilita' degli interventi messi in atto; d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalita' locali, nonche' a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell'intervento.