Art. 6.
                  Progetti di cooperazione solidale

    1.  Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative
che  richiedono  un  intervento  puntuale  definito nel tempo e nelle
risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche:
      a) essere  volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile
delle popolazioni destinatarie;
      b) assicurare,   anche   attraverso   attivita'  di  ricerca  e
documentazione,  la conoscenza da parte degli operatori della realta'
culturale,  storica,  religiosa,  politica,  sociale ed economica del
contesto in cui vanno ad operare;
      c) attenersi   a   criteri  di  efficacia,  sostenibilita',  ed
ecosostenibilita' degli interventi messi in atto;
      d) suscitare   la   partecipazione   attiva  delle  popolazioni
ricorrendo prioritariamente a professionalita' locali, nonche' a beni
ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell'intervento.