Art. 7.
                Programmi di cooperazione decentrata

    1.   Costituiscono   programmi   di  cooperazione  decentrata  le
iniziative   che  richiedono  un  intervento  complesso  diffusamente
radicato  sui  territori  di origine e di destinazione, protratto nel
tempo, con pluralita' di iniziative e di soggetti coinvolti.
    2.  I  programmi  di  cui  al  comma 1  hanno  le caratteristiche
previste dall'Art. 6.
    3.  Nell'ambito  dei  programmi  di  cui al comma 1, la provincia
assieme  ai soggetti di cui all'Art. 3 attua, promuove e sostiene, in
particolare:
      a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di
partenariato  territoriale  che  creino  una rete di relazioni tra le
comunita' destinatarie dell'intervento e la comunita' trentina;
      b) azioni  in  favore  delle  istituzioni  pubbliche locali dei
paesi  beneficiari,  anche  attraverso  la conclusione di accordi con
Stati  o loro enti infrastatuali, con l'obiettivo di contribuire alle
capacita'   amministrative  locali  e  di  garantire  la  conformita'
dell'attuazione  dei  programmi  al  rispetto dei diritti umani e del
principio di non discriminazione;
      c) azioni  a  favore del sistema educativo locale quale fattore
preferenziale;
      d) la   costituzione   di  strumenti  di  raccordo,  denominati
tavoli-paese,  formati  dai  soggetti  previsti  dall'Art.  3  e, ove
necessario,  da  esperti,  per  aggregare le conoscenze e favorire il
coordinamento  degli  interventi e la programmazione degli stessi per
area geografica.