Art. 8.
                       Interventi di emergenza

    1.  Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o
l'adesione   ad   iniziative,   promosse   in   ambito   nazionale  e
internazionale,   volte   a   fronteggiare  eventi  eccezionali,  che
minacciano  le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in
via   di   sviluppo   (DAC   List  of  Aid  Recepients),  predisposta
periodicamente     dal    comitato    di    aiuto    allo    sviluppo
dell'organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico
(OCSE).
    2. Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi
contributi  ad  enti,  associazioni  ed organismi senza fini di lucro
operanti in provincia di Trento.
    3.  Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie
all'attuazione   degli   interventi  di  cui  al  presente  articolo;
eventuali  ulteriori  somme  possono  essere  prelevate  dal fondo di
riserva  per  le spese impreviste con le modalita' di cui all'Art. 22
della  legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di
bilancio  e  di  contabilita'  generale  della  provincia autonoma di
Trento).
    4.  Qualora  lo  ritenga  opportuno  la  provincia puo' stipulare
convenzioni  con  soggetti pubblici o privati dotati della necessaria
esperienza e competenza.