Art. 9. Attivita' di educazione, di formazione e di studio 1. Costituiscono attivita' di educazione, tutte le attivita' volte a sensibilizzare la popolazione trentina sulle tematiche attinenti a questa legge, compresi interventi in ambito scolastico, svolte anche in collaborazione con universita', centri di ricerca, scuole, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni private che siano dotate di provata competenza nelle specifiche materie, anche sulla base di apposite convenzioni. 2. Costituiscono attivita' di formazione le iniziative di preparazione degli operatori che agiscono nell'ambito delle finalita' di questa legge, svolte dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, di comprovata esperienza, anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni. 3. Costituiscono attivita' di studio le iniziative svolte anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, volte alla realizzazione di studi e piani di fattibilita' attinenti alle finalita' di questa legge, anche sulla base di apposite convenzioni.