Art. 9.
         Attivita' di educazione, di formazione e di studio

    1.  Costituiscono  attivita'  di  educazione,  tutte le attivita'
volte  a  sensibilizzare  la  popolazione  trentina  sulle  tematiche
attinenti  a  questa legge, compresi interventi in ambito scolastico,
svolte  anche  in  collaborazione con universita', centri di ricerca,
scuole,  istituzioni  pubbliche,  enti  e  organizzazioni private che
siano  dotate  di  provata competenza nelle specifiche materie, anche
sulla base di apposite convenzioni.
    2.   Costituiscono  attivita'  di  formazione  le  iniziative  di
preparazione degli operatori che agiscono nell'ambito delle finalita'
di  questa  legge, svolte dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, di
comprovata   esperienza,  anche  in  collaborazione  con  i  soggetti
individuati dal comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni.
    3.  Costituiscono  attivita' di studio le iniziative svolte anche
in  collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, volte alla
realizzazione  di  studi  e  piani  di  fattibilita'  attinenti  alle
finalita' di questa legge, anche sulla base di apposite convenzioni.