Art. 3.
                       Funzioni della Regione

    1.   La   Regione,   sentiti   gli  organismi  di  collaborazione
interistituzionale  e  di  concertazione  sociale  di cui all'Art. 6,
nonche'  la conferenza regionale del terzo settore di cui all'Art. 35
della  legge  regionale  21 aprile  1999,  n.  3 (Riforma del sistema
regionale   e   locale),   esercita   le   funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento  in  materia  di politiche del lavoro, nonche' le altre
funzioni  attribuite  espressamente dalla presente legge. A tale fine
l'assemblea  legislativa regionale, su proposta della giunta, approva
le  linee  di  programmazione  e  gli  indirizzi per le politiche del
lavoro,  di  norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque
integrato  con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'Art.
44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalita'
di  coordinamento  con  la  programmazione  regionale  in  materia di
politiche economiche, sociali e sanitarie.
    2.  Le  linee  di programmazione e gli indirizzi per le politiche
del lavoro contengono:
      a) gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento;
      b) i  criteri  per  la  collaborazione  tra soggetti pubblici e
privati;        c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie
da assegnare agli enti locali;
      d) i  criteri  e  le  priorita'  per le iniziative a favore dei
soggetti indicati nell'Art. 11;
      e) i  criteri e le priorita' per la concessione degli incentivi
ai  soggetti  che,  fuori  dai propri obblighi legali o contrattuali,
favoriscano    l'inserimento    lavorativo   o   la   stabilizzazione
occupazionale.
    3.  Sulla  base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche
del  mercato  del lavoro regionale di cui all'Art. 4 ed in attuazione
degli  indirizzi programmatici di cui al comma 1 la giunta regionale,
sentita  la  commissione  assembleare  competente,  approva, di norma
annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli
indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
    4.  La  Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo
comunitari  inerenti le materie di cui alla presente legge. La giunta
regionale,  nel  rispetto  delle  linee  di  programmazione di cui al
comma 1,   individua   le   modalita'  di  attuazione  dei  programmi
comunitari,  in  particolare  per quanto attiene alla programmazione,
alla gestione ed al controllo degli interventi.
    5.  La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  assembleare
competente,  delibera,  nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
dalla  legislazione  nazionale,  gli  standard  delle  prestazioni in
materia di tutela, sicurezza e qualita' del lavoro da raggiungere nel
territorio regionale.
    6.  La  giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'Art. 6, adotta i
provvedimenti amministrativi relativi a:
      a) sperimentazione  ed  avvio  di  attivita' innovative, per le
metodologie  previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro
efficacia  e  delle  condizioni  di omogeneita' ed adeguatezza per la
relativa messa a regime;
      b) programmazione   degli   interventi   che   possono   essere
adeguatamente  svolti,  per  ambito  territoriale, specializzazione e
bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
      c) esercizio  delle  altre competenze attribuite dalla presente
legge.
    7.  La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6,
approva  criteri  e modalita' attuative in ordine alla certificazione
delle  competenze,  comunque  acquisite,  di cui al sistema regionale
delle   qualifiche,   nonche'   per  l'elaborazione  dei  bilanci  di
competenza.
    8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attivita' e
le  politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni
di  analisi  del  sistema  economico  e  sociale  regionale. Spettano
altresi'  alla  Regione il controllo e la valutazione delle attivita'
inerenti  le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  la
valutazione  dell'efficacia  e dei risultati prodotti dalle politiche
attuate sul territorio regionale.
    9.  Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattivita'
nell'esercizio  obbligatorio  di  funzioni  amministrative e cio' sia
lesivo  di  rilevanti  interessi  del  sistema regionale e locale, la
Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui
all'Art.  30  della  legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'Universita).