Art. 4.
      Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

    1.  La  Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le
attivita'  di monitoraggio delle province di cui all'Art. 5, comma 5,
analisi  qualitative  e  quantitative  delle  tendenze e dei fenomeni
relativi  al  mercato  del  lavoro,  a  supporto  delle politiche del
lavoro,   della  formazione  professionale  e  dell'istruzione.  Sono
garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in
relazione al genere, nonche' adeguate forme di divulgazione.
    2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono in particolare dirette
all'analisi  dell'andamento  del  mercato  del  lavoro regionale, dei
processi   lavorativi   e  delle  loro  interazioni  con  il  sistema
economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche,
anche  di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su
specifici  aspetti,  con  particolare  riferimento  alle  analisi  di
genere,  alle  dinamiche  salariali  ed all'integrazione lavorati- va
degli   immigrati.   Possono,  inoltre,  essere  svolte  indagini  su
particolari  categorie  di  lavoratori  e  sui fenomeni connessi alla
sicurezza, alla regolarita' ed alla qualita' del lavoro.
    3.  La  Regione  favorisce la partecipazione delle parti sociali,
nonche'  adeguate  forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche
socio-economiche   sul  mercato,  l'organizzazione  e  le  condizioni
lavorative,  svolte da Universita', istituto per il lavoro, Camere di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, enti locali, enti
con   funzioni   di   vigilanza   sul   lavoro,   istituti  nazionali
previdenziali  ed  assicurativi,  gli enti bilaterali di cui all'Art.
10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e
ricerca pubblici e privati.