Art. 4. Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro 1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attivita' di monitoraggio delle province di cui all'Art. 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonche' adeguate forme di divulgazione. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorati- va degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarita' ed alla qualita' del lavoro. 3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonche' adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Universita', istituto per il lavoro, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.