Art. 7. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale 1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresi' il funzionamento. Ad esse possono partecipare i comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Universita', le aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, alfine di coordinare le attivita' di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private. 2. Per le funzioni di cui al comma 1 le province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate. 3. Le province si avvalgono delle commissioni previste dall'Art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale. 4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'Art. 78 della legge n. 448 del 1998 le province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3. 5. Ai fini di cui all'Art. 2, comma 1, lettere h) e k) le province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.