Art. 7.
Collaborazione   istituzionale  e  concertazione  sociale  a  livello
                             provinciale

    1.  Le  Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le
politiche  del  lavoro  con le azioni per lo sviluppo locale e con le
politiche    sociali,    istituiscono   conferenze   provinciali   di
coordinamento,  definendone la composizione e regolandone altresi' il
funzionamento.  Ad  esse  possono  partecipare  i  comuni  singoli ed
associati  del  territorio  provinciale,  le  Universita', le aziende
regionali  per  il  diritto  allo  studio universitario, le Camere di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, le aziende unita'
sanitarie   locali,  gli  enti  pubblici  competenti  in  materia  di
vigilanza  sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione.
Ai   lavori   delle   conferenze   possono  essere  inoltre  invitati
rappresentanti  dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi
per il lavoro, alfine di coordinare le attivita' di programmazione in
un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
    2.  Per  le  funzioni  di  cui  al  comma 1  le  province possono
avvalersi  delle  conferenze  di  coordinamento  istituite  ai  sensi
dell'Art.  46  della  legge  regionale n. 12 del 2003, opportunamente
integrate.
    3.  Le province si avvalgono delle commissioni previste dall'Art.
52  della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione
con  le  parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle
azioni   fondamentali   delle  politiche  del  lavoro  di  competenza
provinciale.
    4.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi di promozione
dell'occupazione  e di una migliore qualita', regolarita' e sicurezza
del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze
di  rilievo  provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare
di  cui  all'Art.  78 della legge n. 448 del 1998 le province possono
avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e
3.
    5.  Ai  fini  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,  lettere h) e k) le
province  possono  istituire tavoli di confronto diretti all'adozione
di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da
parte  dei  lavoratori  di  cui  agli  articoli 11  e  12.  Ai tavoli
partecipano  istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri
soggetti, anche associativi, interessati.