Art. 3.
                            S t a t u t o
    1.  Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni  di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni o servizi di loro competenza.
    2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli  dei  comuni  partecipanti con le procedure e le maggioranze
richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo  statuto individua gli
organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione.
    3.  Lo  statuto  deve prevedere che il presidente dell'unione sia
scelto  tra  i  sindaci  e  che  gli  altri  organi  siano formati da
componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati.
    4.    L'organo    esecutivo,    che   deve   essere   espressione
della maggioranza  dell'organo  assembleare, non puo' essere composto
da  piu'  di  quattro  membri,  oltre  il  presidente, per unioni con
popolazione  fino a 20.000 abitanti e da piu' di sei membri, oltre il
presidente,  per  le  unioni  con  piu'  di  20.000  abitanti. Per le
deliberazioni  di  competenza dell'organo esecutivo che riguardano la
gestione  associata  di  funzioni  lo  Statuto  prevede  modalita' di
informazione   e   di  consultazione  dei  comuni  che  non  vi  sono
rappresentati.
    5. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di
dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione.
    6.  Per  quanto  non  previsto  si  applicano le disposizioni del
decreto  legislativo  28 settembre  2000,  n.  267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).