Art. 3. S t a t u t o 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni o servizi di loro competenza. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione. 3. Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati. 4. L'organo esecutivo, che deve essere espressione della maggioranza dell'organo assembleare, non puo' essere composto da piu' di quattro membri, oltre il presidente, per unioni con popolazione fino a 20.000 abitanti e da piu' di sei membri, oltre il presidente, per le unioni con piu' di 20.000 abitanti. Per le deliberazioni di competenza dell'organo esecutivo che riguardano la gestione associata di funzioni lo Statuto prevede modalita' di informazione e di consultazione dei comuni che non vi sono rappresentati. 5. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione. 6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).