Art. 3.
                  Condizioni generali di sicurezza

    1.  Le  competizioni  sportive  su  strada  devono  svolgersi  in
condizioni  di  sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della
circolazione,   della   cittadinanza   nonche'  delle  infrastrutture
interessate  dalla manifestazione. A tal fine nell'ambito di ciascuna
competizione  e durante il suo svolgimento devono essere garantite le
misure  minime  di  sicurezza  di  carattere  preventivo  nonche'  di
controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.
    2. Tali misure, salvo differenti accordi con l'ente autorizzante,
sono    da   considerarsi   a   carico   dei   soggetti   richiedenti
l'autorizzazione.
    3.  Nei  provvedimenti  autorizzativi  possono  essere prescritti
ulteriori  requisiti  di  sicurezza  rispetto  a  quelli previsti dal
presente titolo.