Art. 3. Condizioni generali di sicurezza 1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonche' delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell'ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonche' di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5. 2. Tali misure, salvo differenti accordi con l'ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l'autorizzazione. 3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.