Art. 4.
                          Misure preventive

    1.  Il  soggetto  autorizzato allo svolgimento della competizione
sportiva  su  strada  e'  tenuto a mettere in atto le seguenti misure
preventive di sicurezza:
      a) al  fine  di  comunicare  all'utenza  lo  svolgimento  della
manifestazione  e' data pubblicita' attraverso i mezzi d'informazione
ovvero  attraverso altre forme di pubblicita' almeno nei dieci giorni
precedenti alla data dello svolgimento della gara;
      b) prima   di   dare  inizio  alla  competizione  e'  accertata
l'esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea
della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;
      c) prima   dell'inizio  della  competizione  e'  effettuato  un
sopralluogo  sull'intero  percorso  al  fine  di  accertare  la piena
transitabilita' delle strade e aree coinvolte, nonche' la presenza di
eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
      d) prima  dell'inizio  della  competizione  e'  dato  avviso ai
responsabili  delle  squadre,  ovvero  a  tutti  i concorrenti, circa
l'esatta  ubicazione,  la  natura  e  la tipologia di eventuali punti
pericolosi,  di  ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata,
quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero
di  altre  circostanze  che  possano  determinare  pericolo, fornendo
specifica  indicazione  delle  modalita' con le quali gli stessi sono
segnalati o protetti, nonche' degli eventuali comportamenti e cautele
da adottare per superarli;
      e) se  la  competizione  interessa  tratti  di strada in cui si
sviluppano  le  linee  di trasporto pubblico locale, limitatamente ai
tratti  del  percorso che interessano centri urbani con alta densita'
di  traffico,  e'  dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni
prima della competizione;
      f) sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinche' il
pubblico  non  sosti  in aree pericolose per la propria incolumita' o
per quella dei partecipanti alla competizione;
      g) e'   disposta   la   transennatura   dei  tratti  di  strada
antecedenti  e  successivi  alla  zona  di  partenza  e  alla zona di
traguardo  per  una  lunghezza adeguata alla velocita', al numero dei
corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
      h) sono  sistemati idonei materiali protettivi in prossimita' e
in  corrispondenza  dei  punti  piu'  pericolosi  del  percorso,  con
particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della
carreggiata,  ovvero  ne e' comunque segnalata la presenza attraverso
personale  incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito
di  segni  di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o
bretelle   retroriflettenti   ad   alta   visibilita'   previsti  dai
commi 4-bis   e  4-ter  dell'Art.  162  del  decreto  legislativo  n.
285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegnala la presenza
dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.