Art. 4. Misure preventive 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada e' tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza: a) al fine di comunicare all'utenza lo svolgimento della manifestazione e' data pubblicita' attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicita' almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara; b) prima di dare inizio alla competizione e' accertata l'esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti; c) prima dell'inizio della competizione e' effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilita' delle strade e aree coinvolte, nonche' la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti; d) prima dell'inizio della competizione e' dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalita' con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonche' degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli; e) se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densita' di traffico, e' dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione; f) sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinche' il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumita' o per quella dei partecipanti alla competizione; g) e' disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocita', al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione; h) sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimita' e in corrispondenza dei punti piu' pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne e' comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita' previsti dai commi 4-bis e 4-ter dell'Art. 162 del decreto legislativo n. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegnala la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.