Art. 5.
Misure  di  controllo,  assistenza e vigilanza durante lo svolgimento
                         della competizione

    1.  Il  soggetto  autorizzato allo svolgimento della competizione
sportiva  su strada e' tenuto a mettere in atto le seguenti misure di
controllo, assistenza e vigilanza:
      a) garantire,  con  personale  dotato  di  bracciale o di altro
indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza
di  tutto  il  percorso  con particolare riferimento alle aree in cui
sosta il pubblico e alle intersezioni stradali
      b) assicurare  una  costante  ed adeguata assistenza sanitaria,
ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno
una  ambulanza  e un medico per gli eventi agonistici di cui all'Art.
2,  comma 3,  lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le
gare  di  cui all'Art. 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con
animali, di un medico veterinario;
      c) segnalare,  per le sole gare ciclistiche, l'inizio e la fine
della  carovana  composta dai partecipanti alla competizione sportiva
nonche'  dai  veicoli  autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di
«inizio  gara»  e «fine gara», anche quando sia presente la scorta di
un organo di polizia;
      d) dare  specifico  avviso, prima della partenza della gara, ai
concorrenti  in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto
incolmabile  rispetto  ai  primi, secondo il regolamento di gara, non
possono  essere  piu'  considerati  in  corsa  e  che pertanto devono
rispettare  tutte  le  norme  che  regolano  la circolazione stradale
ordinaria;
      e) accertare,  durante tutta la durata della gara, l'assenza di
ostacoli  imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla
manifestazione  nonche'  la  sicura percorribilita' dei piani viabili
adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la
sospensione immediata della competizione;
      f) dare  preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse
disposizioni  degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica
che scortano la carovana, dell'imminente passaggio della carovana dei
concorrenti  e  dei  veicoli  al  seguito della manifestazione almeno
cinque  minuti  prima  del  transito  del  primo concorrente mediante
strumenti di pubblicita' fonica;
      g) garantire  la tutela della strada e dei relativi manufatti e
pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere
d'arte   e   alla   segnaletica;   eventuali   danni   arrecati  sono
immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
      h) rimuovere  immediatamente  al  termine  della manifestazione
tutti  i  cartelli  che  siano  stati  eventualmente affissi lungo il
percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
      i) presidiare   costantemente,   salvo   che  sia  prevista  la
vigilanza  da  parte  di  organi  di  polizia  stradale,  da parte di
personale  incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito
di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari
rosse  o  arancioni,  le  intersezioni  stradali  che  interessano lo
svolgimento della gara per il tempo in cui e' disposta la sospensione
temporanea  o  la  limitazione  della  circolazione,  allo  scopo  di
segnalare  efficacemente  ed  in  modo non equivoco agli utenti della
strada il sopraggiungere dei concorrenti;
      j)  fare  rigorosamente  rispettare  il percorso indicato nella
autorizzazione;  qualora,  per  cause  di forza maggiore sopravvenute
dopo  l'inizio  della  corsa,  si  renda necessaria una variazione di
percorso,   la  manifestazione  e'  immediatamente  sospesa,  ovvero,
qualora  la  variazione interessi un percorso di limitata estensione,
e'  imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di
trasferirsi   fino   al  piu'  vicino  punto  del  restante  percorso
autorizzato,   rispettando   rigorosamente   tutte   le   norme   che
disciplinano  la  circolazione  stradale;  in quest'ultimo caso, sono
adottate  altresi'  tutte  le  cautele  necessarie  ad evitare che il
trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la
normale circolazione stradale;
      k)  munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6
dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992.