Art. 11.
                     Responsabile della piscina
    1.  Al  fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e
dei   bagnanti   e   la  funzionalita'  delle  piscine,  il  titolare
dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara
formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
    2. Il responsabile della piscina:
      a) assicura  il corretto funzionamento della struttura sotto il
profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
      b) assicura   il  rispetto  dei  requisiti  igienico-ambientali
dell'impianto,  nonche' dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici
e  microbiologici  delle  acque  di  vasca  previsti  nel regolamento
regionale di cui all'Art. 5;
      c) assicura   la   corretta   esecuzione   delle  procedure  di
autocontrollo previste all'Art. 16;
      d) assicura  che  siano  eseguite  in  tutti gli ambienti della
piscina  una  quotidiana  pulizia  ed una periodica disinfezione, con
l'allontanamento  di ogni rifiuto, secondo le modalita' riportate nel
regolamento  regionale  di  cui  all'Art.  5  e  nelle  procedure  di
autocontrollo.