Art. 11. Responsabile della piscina 1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalita' delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. 2. Il responsabile della piscina: a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo; b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonche' dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all'Art. 5; c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all'Art. 16; d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalita' riportate nel regolamento regionale di cui all'Art. 5 e nelle procedure di autocontrollo.