Art. 12. Dotazione del personale 1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalita' della piscina sono individuati: a) l'assistente ai bagnanti; b) l'addetto agli impianti tecnologici. 2. L'assistente ai bagnanti e' una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneita' per i salvataggi in mare rilasciato da societa' autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. 4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca In numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'Art. 5, deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. 5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non e' obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti. 6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumita'. 7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.