Art. 12.
                       Dotazione del personale
    1.  Al  fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e
dei bagnanti e la funzionalita' della piscina sono individuati:
      a) l'assistente ai bagnanti;
      b) l'addetto agli impianti tecnologici.
    2.  L'assistente ai bagnanti e' una persona abilitata al servizio
di  salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della
Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneita' per
i salvataggi in mare rilasciato da societa' autorizzata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
    3.  L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle
attivita'  che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno
alla vasca.
    4.  La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca In numero
proporzionato  al  numero  e  alle  caratteristiche delle vasche e al
numero   dei  bagnanti,  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento
regionale   di  cui  all'Art.  5,  deve  essere  assicurata  in  modo
continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
    5.  Per  le  piscine private ad uso collettivo di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti
della  struttura,  non e' obbligatoria la presenza dell'assistente ai
bagnanti.
    6.  Per  le  piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non
sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile
della  piscina  informa  adeguatamente  gli  utenti  circa  l'assenza
dell'assistenza  ai  bagnanti  ed  attrezza  l'area  della piscina di
adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato
nei   confronti   dei   minori   di   anni  quattordici  al  fine  di
salvaguardarne l'incolumita'.
    7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire
il corretto funzionamento degli impianti.