Art. 13. Autorizzazione 1. Il titolare della piscina presenta la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto al comune in cui ha sede l'impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3). 2. Il comune, previa acquisizione del parere dell'azienda U.S.L. competente che verifica la conformita' dell'impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all'Art. 5, rilascia l'autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all'Art. 6, e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autonzzazione. 3. Entro lo stessotermine di cui al comma 2, e' comunicato l'eventuale diniego della autorizzazione. 4. Il comune comunica tempestivamente all'azienda U.S.L. competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento del-l'attivita' di vigilanza.