Art. 13.
                           Autorizzazione
    1.   Il   titolare   della   piscina  presenta  la  richiesta  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto al comune in cui ha sede
l'impianto  per  le  piscine  pubbliche, le piscine private aperte al
pubblico  e  gli  impianti  finalizzati  al  gioco  acquatico  di cui
all'Art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).
    2.  Il comune, previa acquisizione del parere dell'azienda U.S.L.
competente  che  verifica  la  conformita'  dell'impianto  con quanto
previsto  dalla  legge e dal regolamento regionale di cui all'Art. 5,
rilascia l'autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente
nel  termine  indicato  nel regolamento comunale di cui all'Art. 6, e
comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autonzzazione.
    3.  Entro  lo  stessotermine  di  cui  al  comma 2, e' comunicato
l'eventuale diniego della autorizzazione.
    4.   Il   comune   comunica  tempestivamente  all'azienda  U.S.L.
competente   tutti   i  dati  relativi  alle  autorizzazioni  emesse,
indicandone  eventuali  deroghe,  al  fine  di consentire il regolare
svolgimento del-l'attivita' di vigilanza.