Art. 16. Controlli interni 1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. 2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui e' considerata ogni fase che puo' rivelarsi critica nella gestione dell'attivita', nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 3. Il responsabile della piscina tiene altresi' a disposizione dell'autorita' incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2. 5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile e' a disposizione dell'azienda U.S.L. per un periodo di due anni. 6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.