Art. 16.
                          Controlli interni
    1.   Il   responsabile   della  piscina  garantisce  la  corretta
conduzione  sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi
funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
    2.  I  controlli  interni  sono  eseguiti  secondo  protocolli di
gestione  e  di  autocontrollo;  a  tal  fine,  il responsabile della
piscina  redige  un  documento  di  valutazione del rischio in cui e'
considerata  ogni  fase  che  puo'  rivelarsi  critica nella gestione
dell'attivita',  nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento
regionale di cui all'Art. 5.
    3.  Il  responsabile  della piscina tiene altresi' a disposizione
dell'autorita'  incaricata del controllo ulteriori documenti indicati
nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    4.  Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate,
mantenute  e  aggiornate  le  procedure  previste  nel  documento  di
valutazione del rischio di cui al comma 2.
    5.   La  documentazione  relativa  ai  controlli  effettuati  dal
responsabile  e' a disposizione dell'azienda U.S.L. per un periodo di
due anni.
    6.  Qualora  il  responsabile,  in  seguito  al controllo interno
effettuato,  riscontri  valori  dei parametri igienico-sanitari al di
fuori  dei  limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla
soluzione  del  problema  ed al ripristino delle condizioni ottimali,
dandone  tempestiva  comunicazione  alla azienda USL, nel caso in cui
sia necessario sospendere la balneazione.