Art. 17. Controlli esterni 1. I controlli sono effettuati dall'azienda USL, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalita' e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali. 2. L'azienda U.S.L. competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all'Art. 5, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti. 3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'azienda U.S.L. puo' disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al comune.