Art. 17.
                          Controlli esterni
    1.  I  controlli sono effettuati dall'azienda USL, secondo quanto
stabilito  nel regolamento regionale di cui all'Art. 5, sulla base di
appositi  piani  di  controllo  e  vigilanza  e  secondo  modalita' e
frequenza  che  tengano  conto della tipologia degli impianti e delle
situazioni locali.
    2. L'azienda U.S.L. competente, qualora accerti che nella piscina
sono  venuti  meno  i  requisiti  indicati nella presente legge e nel
regolamento  regionale  di  cui all'Art. 5, dispone, anche attraverso
prescrizioni  dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche
e  adottati  i  necessari  provvedimenti  per  il ripristino di detti
requisiti.
    3.   In   caso   di   inadempienza,  nei  termini  fissati,  alle
prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta
vi  siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'azienda
U.S.L.   puo'   disporre,   anche  in  via  temporanea,  la  chiusura
dell'impianto, dandone immediata comunicazione al comune.