Art. 18.
                           S a n z i o n i
    1.   I  titolari  delle  piscine  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,
lettera a),  che esercitano l'attivita' senza l'autorizzazione di cui
all'Art.  13,  o senza la dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'Art. 14, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di  una  somma  da  euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta
l'immediata chiusura dell'impianto.
    2.  I  responsabili  delle  piscine  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  prive  della  documentazione relativa al funzionamento e
all'autocontrollo di cui all'Art. 16, commi 2 e 3, sono puniti con la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 500,00 a
euro    3.000,00.   La   sanzione   comporta   l'immediata   chiusura
dell'impianto.
    3.  I  responsabili  delle  piscine  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  prive  dei  requisiti strutturali, gestionali, tecnici e
igienico-ambientali  dell'impianto  piscina  indicati nel regolamento
regionale   di   cui   all'Art.   5,  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 500,00 a euro
3.000,00.
    4.  I  responsabili  delle  piscine  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  prive  dei  requisiti  fisici, chimico-fisici, chimici e
microbiologici   delle   acque  di  vasca  indicati  nel  regolamento
regionale   di   cui   all'Art.   5,  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 500,00 a euro
3.000,00,  nel  caso  in cui non si adempia nei termini indicati alle
prescrizioni impartite dall'azienda USL.
    5.  I  responsabili  delle  piscine  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  prive  del  personale  di assistenza ai bagnanti durante
l'orario  di apertura ai sensi dell'Art. 12, comma 4, sono puniti con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00
a  euro  3.000,00;  tale  sanzione non si applica alle piscine di cui
all'Art.  3,  comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia
prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti.
    6.  I  responsabili  delle  piscine  di  cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
al  comune  in  cui  ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a
euro 1.200,00, nei seguenti casi:
      a) mancato   svuotamento  dell'acqua  delle  piscine  ai  sensi
dell'Art. 9, comma 7;
      b) mancata  esposizione  del  regolamento  della piscina di cui
all'Art. 10;
      c) presenza  di  bagnanti  in  numero  superiore  alla capienza
massima  della  piscina  indicata  nel  regolamento  interno  di  cui
all'Art. 10.
    7. Ferma restando l'adozione da parte dell'autorita' sanitaria di
provvedimenti  contingibili  ed urgenti che si rendessero necessari a
tutela  della  salute  pubblica,  nel  caso  in  cui sia applicata la
sanzione  amministrativa  di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone
la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a trenta giorni.
    8.  Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed
all'irrogazione   delle   sanzioni,   si  applicano  le  disposizioni
contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative).
    9.  Fatti  salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria,  l'accertamento  delle violazioni e' di competenza delle
aziende USL.
    10.  La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative
e' del comune nel cui territorio la violazione e' accertata.