Art. 8.
               Caratteristiche generali delle piscine
    1.   I   requisiti   igienico-ambientali   si   riferiscono  alle
caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle
condizioni  termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed
acustiche,  secondo  quanto disposto nel regolamento regionale di cui
all'Art. 5.
    2.  L'approvvigionamento  idrico per l'alimentazione delle vasche
e'  assicurato  attraverso  un acquedotto pubblico o attraverso altre
fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 9.
    3. Il fabbisogno idrico e' quantificato in rapporto alla densita'
dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve
risultare  proporzionata  alla  superficie  complessiva delle vasche,
secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    5.  L'area  di insediamento dell'impianto piscina deve consentire
l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di
cui   alla   legge   5 febbraio   1992,   n.  104  (Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
bandicappate).