Art. 8. Caratteristiche generali delle piscine 1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e' assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 9. 3. Il fabbisogno idrico e' quantificato in rapporto alla densita' dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all'Art. 5. 4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone bandicappate).