Art. 9.
               Requisiti igienico-sanitari dell'acqua
    1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati
con acqua dolce, superficiale o sotterranea.
    2.  Sono  ricompresi  tra gli impianti di cui alla presente legge
quelli alimentati con acqua marina.
    3. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate
nel modo seguente:
      a) acqua  di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione
delle   vasche,   riempimento  e  reintegro,  e  destinata  agli  usi
igienico-sanitari;
      b) acqua  di  immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di
ricircolo  che  da  quella  di  reintegro opportunamente trattate per
assicurare i necessari requisiti;
      c) acqua  contenuta  in vasca presente nel bacino natatorio e a
diretto contatto con i bagnanti.
    4. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla
legislazione vigente concernente la qualita' delle acque destinate al
consumo  umano,  relativamente  al  valori  per i parametri chimici e
microbiologici  di  cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(Attuazione  della  direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita' delle
acque  destinate  al  consumo  umano),  e  precisati  nel regolamento
regionale di cui all'Art. 5.
    5.  L'Azienda unita' sanitaria locale puo' consentire per l'acqua
di  approvvigionamento  una  deroga  ai  parametri  chimici di cui al
comma 4,  nei  casi,  per  il  tempo  e  per i parametri indicati nel
regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    6.  L'acqua  di  approvvigionamento  non  proveniente da pubblico
acquedotto  e'  sottoposta a controlli di conformita' per i parametri
tossici  e  microbiologici  di  cui  al comma 4, con frequenza almeno
semestrale.
    7.  La  vasca  della  piscina e' completamente svuotata, anche al
fine  di  consentire  una  adeguata  pulizia  e  sanificazione  delle
superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad
ogni inizio di apertura stagionale.
    8.  La  Regione  favorisce  l'adozione di sistemi a basso impatto
ambientale  nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di
cui  all'Art.  5  definisce  le  caratteristiche ditali impianti e le
forme di incentivazione.