Art. 4.
                 Interventi sociosanitari integrati

    1.  Il  Servizio  sociale  dei  comuni e le Aziende per i servizi
sanitari, attraverso programmi specifici di attivita' individuati nei
Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attivita' territoriali (PAT)
e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:
      a) il  supporto  alle  funzioni di educazione, accudimento e di
reciproca  solidarieta'  svolte  dalle  famiglie  con  un'appropriata
scelta di servizi;
      b) la promozione delle risorse di solidarieta' delle famiglie e
tra  le famiglie, delle reti parentali e delle solidarieta' sociali a
loro collegabili;
      c) lo   sviluppo   e   l'articolazione  di  servizi  di  facile
accessibilita',  per  collocazione  territoriale  e orario, destinati
all'orientamento  del  nucleo  familiare  in relazione al sistema dei
servizi  e  delle  prestazioni  cui  esso ha diritto, in coerenza con
quanto   previsto   all'Art.  5,  comma 3,  lettera a),  della  legge
regionale n. 6/2006;
      d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire
un'offerta  ampia  di  sostegni  alle  piu' diverse difficolta' delle
relazioni familiari.