Art. 4. Interventi sociosanitari integrati 1. Il Servizio sociale dei comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attivita' individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attivita' territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano: a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarieta' svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi; b) la promozione delle risorse di solidarieta' delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarieta' sociali a loro collegabili; c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilita', per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'Art. 5, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 6/2006; d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle piu' diverse difficolta' delle relazioni familiari.