Art. 5.
      Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 81/1978

    1.   L'Art.  3  della  legge  regionale  22 luglio  1978,  n.  81
(Istituzione  dei consultori familiari), come sostituito dall'Art. 2,
primo  comma,  della  legge  regionale  n. 18/1979, e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3  (Compiti  del servizio). - 1. Il consultorio familiare,
nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro
convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico -
linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie
e  sociali  del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli
interventi e la continuita' assistenziale, opera per assicurare:
      a) l'informazione  sui  diritti spettanti alla donna e all'uomo
in  base  alla  normativa  vigente in materia di tutela sociale della
maternita'  e  della  paternita',  nonche'  interventi riguardanti la
procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione
sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
      b) la  collaborazione  con  le strutture preposte delle Aziende
per  i  servizi  sanitari,  delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliere  universitarie, con il Policlinico universitario di Udine
e  con  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico
(IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilita' e
abortivita' spontanea e lavorativa, nonche' delle cause di potenziale
danno  per  il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai
luoghi di' lavoro e agli stili di vita;
      c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e
le  coppie  in  caso di interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare  attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2,
4,  5  e  12  della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale   della   maternita'  e  sull'interruzione  volontaria  della
gravidanza);
      d) l'assistenza   sanitaria,   psicologica   e  sociale,  anche
domiciliare,  alle  donne  e  alle  famiglie in situazione di rischio
sanitario   e   psicosociale,   prima   del   parto   e  nel  periodo
immediatamente  successivo,  anche su segnalazione dei punti nascita,
nonche' attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
      e) l'informazione  riguardo  ai  problemi  della  sterilita'  e
dell'infertilita',  nonche'  l'informazione alle coppie che ricorrono
alle  tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attivita' di
orientamento  verso i centri che la praticano e il raccordo operativo
con gli stessi;
      f) la  consulenza  e  l'assistenza  psicologica e sociale nelle
situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari,
da  separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di
percorsi  di  mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo
standard europei e internazionali;
      g) l'informazione  e  lo  studio psicosociale di coppia rivolto
alle  coppie  disponibili  all'adozione  nazionale  e internazionale,
nonche' il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
      h) l'assistenza   psicologica   e   sociale  e  gli  interventi
sociosanitari  al  singolo e alla coppia in riferimento a difficolta'
di  ordine  relazionale,  sessuale e affettivo nelle diverse fasi del
ciclo vitale;
      i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative
e  post-traumatiche,  alle  vittime  di  violenza  sessuale  intra ed
eterofamiliare   e   ai  minori  vittime  di  grave  trascuratezza  e
maltrattamento,  in  collaborazione  con  i servizi sociosanitari per
l'eta'  evolutiva  preposti,  all'interno dei progetti personalizzati
elaborati dai comuni;
      j)  la collaborazione con il Servizio sociale dei comuni per le
prestazioni  di  carattere  sociosanitario  relative agli affidamenti
familiari;
      k)  la  realizzazione  di  programmi di educazione e promozione
della   salute,  con  particolare  riguardo  ai  temi  dell'identita'
sessuale,  dei rapporti tra i generi e della sessualita' responsabile
per  gli  adolescenti  e  i  giovani,  in  attuazione  dei  programmi
aziendali  di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e
i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
      l)  la  somministrazione,  anche ai minori, previa prescrizione
medica,  qualora  prevista,  dei  mezzi  necessari  per conseguire le
finalita'    liberamente   scelte   in   ordine   alla   procreazione
responsabile;
      m) l'assistenza  psicologica, sociale e sanitaria relativa alle
problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.
    2.  La  Regione,  le  aziende  per  i servizi sanitari e i comuni
attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di'
programmazione  previsti  dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23
(Disposizioni  sulla  partecipazione  degli  enti  locali ai processi
programmatori   e   di  verifica  in  materia  sanitaria,  sociale  e
sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione,
nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e
dalla  legge  regionale  31 marzo  2006,  n.  6 (Sistema integrato di
interventi  e  servizi  per  la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale).
    3.  L'avvenuta  programmazione  a  livello  locale  delle  azioni
previste  dal  presente articolo e' condizione per il consolidamento,
ai  sensi  della  legge  regionale  19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in
materia  di  programmazione,  contabilita'  e  controllo del Servizio
sanitario   regionale   e  disposizioni  urgenti  per  l'integrazione
socio-sanitaria),  dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge
regionale n. 23/2004.».