Art. 5. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale n. 81/1978 1. L'Art. 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'Art. 2, primo comma, della legge regionale n. 18/1979, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Compiti del servizio). - 1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuita' assistenziale, opera per assicurare: a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternita' e della paternita', nonche' interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale; b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilita' e abortivita' spontanea e lavorativa, nonche' delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di' lavoro e agli stili di vita; c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza); d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonche' attraverso la promozione di reti di auto-aiuto; e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilita' e dell'infertilita', nonche' l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attivita' di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi; f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali; g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonche' il sostegno nel periodo di affido preadottivo; h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficolta' di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale; i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'eta' evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai comuni; j) la collaborazione con il Servizio sociale dei comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari; k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identita' sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualita' responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo; l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile; m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti. 2. La Regione, le aziende per i servizi sanitari e i comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di' programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo e' condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale n. 23/2004.».