Art. 7. Promozione dei rapporti intergenerazionali 1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarieta' tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.