Art. 7.
             Promozione dei rapporti intergenerazionali

    1.   Per   valorizzare   la   relazione,  la  condivisione  e  la
solidarieta'  tra  le  generazioni,  i soggetti pubblici e i soggetti
privati,  d'intesa  con  i  comuni,  nell'ambito della programmazione
locale  e  la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche,
promuovono     azioni    volte    allo    sviluppo    dei    rapporti
intergenerazionali,   che   possono   essere   collocate   nel  piano
dell'offerta formativa.