Art. 13.
                  Oneri per il personale regionale
    1.  Gli  oneri  quantificati  con  l'Art. 4, comma 2, della legge
regionale  30 gennaio  2006, n. 2, sono incrementati, per il triennio
2006-2008,  di  5.287  migliaia  di  euro annui, cui si provvede, per
l'esercizio  finanziario  2006,  quanto  a 5.109 migliaia di euro con
parte  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'Art. 4, comma 1,
della  legge  regionale  19 maggio  2005,  n.  5  (U.P.B.  4.2.1.5.3,
capitolo  215722)  e  per l'importo di 178 migliaia di euro con parte
delle   disponibilita'   dell'U.P.B.   4.2.1.5.2,   capitolo  215704,
accantonamento  1001  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario  medesimo.  Per  gli  esercizi finanziari successivi, gli
oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio  2006-2008 nell'U.P.B. 4.2.1.5.3 per l'esercizio finanziario
2007 e nell'U.P.B. 4.2.2.8.1. per l'esercizio finanziario 2008.