Art. 13. Oneri per il personale regionale 1. Gli oneri quantificati con l'Art. 4, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, sono incrementati, per il triennio 2006-2008, di 5.287 migliaia di euro annui, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 5.109 migliaia di euro con parte dell'autorizzazione di spesa prevista dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215722) e per l'importo di 178 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 nell'U.P.B. 4.2.1.5.3 per l'esercizio finanziario 2007 e nell'U.P.B. 4.2.2.8.1. per l'esercizio finanziario 2008.