Art. 4.
               Il Sistema provinciale dell'innovazione
    1.   La   Provincia  promuove  l'innovazione  delle  imprese,  la
cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati
che  operano  nel  campo della ricerca e della formazione, al fine di
creare   il   Sistema  provinciale  dell'innovazione,  della  ricerca
applicata e dello sviluppo,
    2.  Ai  fini  della  presente legge sono considerati soggetti del
Sistema provinciale dell'innovazione:
      a) le imprese, singole o associate;
      b) i  soggetti  del  sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
      c) i  centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base
a criteri da definire con regolamento di esecuzione;
      d) la  societa'  Techno  Innovation South Tyrol (TIS), i parchi
scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
      e) gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.