Art. 6.
    Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria

    1.  I  registri  degli  esercenti  le  professioni  turistiche di
accompagnamento  e  dei  direttori tecnici delle agenzie di viaggio e
turismo  sono  tenuti  dalla  Regione alla quale vengono comunicati i
dati di cui al comma 2.
    2.  Presso  ciascuna  provincia  e'  istituita  la segreteria dei
registri  che  ha  il  compito  di  verificare il possesso dei titoli
previsti  dalla  presente  legge  e  la  relativa documentazione e di
trasmettere  l'esito  dell'istruttoria all'interessato e alla Regione
per i successivi adempimenti.
    3.  Gli  iscritti  agli  albi  professionali di cui al previgente
regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
    4.  Alla  segreteria  dei registri sono affidati i compiti di cui
agli  articoli 7  e  8,  nonche' i compiti di cui agli articoli 6 e 7
della legge regionale n. 9 del 1999.
    5.  I  registri  relativi  alla  professione  di  guida turistica
sportiva  e  di  guida  ambientale-escursionistica devono indicare le
specifiche aree tematiche di competenza in conformita' alle direttive
stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale, previo
parere della Commissione consiliare competente per materia.
    6.  Per  l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli
articoli 3  e  5,  le  segreterie  dei registri devono verificare che
ciascun   richiedente  l'iscrizione  possegga  i  seguenti  requisiti
soggettivi minimi:
      a) maggiore eta';
      b) cittadinanza  italiana  o  di altro paese membro dell'Unione
europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le
leggi dello Stato);
      c) godimento dei diritti civili;
      d) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione.
    7.  Coloro  che  esercitano  la  professione  di  guida turistica
abilitati  all'esercizio  presso  altre  regioni o altri paesi membri
dell'Unione  europea,  al  fine  dell'iscrizione  nei  registri della
Sardegna  devono  dimostrare  di  conoscere le peculiarita' storiche,
archeologiche,  monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna,
superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
    8.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  al  fine  di  garantire  una  disciplina  omogenea  a livello
regionale  degli  esami  di  cui  al  comma 7,  l'Assessore regionale
competente  per  materia, con proprio decreto, stabilisce le materie,
le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
    9.  La  Regione  riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di
iscrizione    ai    registri    delle   professioni   turistiche   di
accompagnamento  e  dei  direttori  tecnici  di  agenzia di viaggio e
turismo   presentati   entro   e   non   oltre  trenta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.
    10.  L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per
la  guida  turistica  e  per  la  guida  ambientale-escursionistica e
annuale  per  la  guida  turistica  sportiva. La richiesta di rinnovo
dell'iscrizione  deve  essere presentata alle segreterie dei registri
entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette,
pena  la  sospensione  o  la  cancellazione  d'ufficio  dal  registro
medesimo.  Ai fini del rinnovo e' necessario presentare dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  di  permanenza  dei
requisiti abilitativi ed il certificato di idoneita' psico-fisica, in
corso di validita', di cui alla lettera d) del comma 6.